(( Art. 16 ter 
 
 
Sistema automatico per la detezione dei flussi di  merce  in  entrata
            nei centri storici delle citta' metropolitane 
 
  1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta
alla  necessita'  di  garantire   la   sicurezza,   con   particolare
riferimento al centro  storico  della  citta'  di  Palermo,  capitale
italiana della cultura 2018, e successivamente alla citta' di Matera,
capitale europea della cultura 2019, e' autorizzata la  realizzazione
di un sistema automatico per la detezione  dei  flussi  di  merce  in
entrata nei centri storici delle citta' metropolitane, attraverso  la
realizzazione di un  ulteriore  modulo  della  Piattaforma  logistica
nazionale digitale (PLN). 
  2. Per  la  realizzazione  del  sistema  di  cui  al  comma  1,  il
contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24  dicembre
2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5  milioni  di  euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e  di  1,5  milioni  di
euro per il 2019, senza  obbligo  di  cofinanziamento  da  parte  del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
stipula con il soggetto attuatore  unico  specifica  convenzione  per
disciplinare l'utilizzo dei fondi. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5  milioni
di euro per il 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2017-2019,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 244, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «244. Per il completamento  e  l'implementazione  della
          rete   immateriale   degli   interporti   finalizzata    al
          potenziamento del livello di servizio sulla rete  logistica
          nazionale, e' autorizzato un contributo  di  5  milioni  di
          euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   61-bis   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  recante  disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la   competitivita',   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: 
              «Art. 61-bis (Piattaforma per la  gestione  della  rete
          logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, nella misura di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione  al
          miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
          e all'inserimento dei  porti  nella  sperimentazione  della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto  attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
              5. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui  al
          comma 1 del presente articolo.».