(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                    TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI 
                 E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
                     CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI 
                     TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 
 
                              SEZIONE I 
 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 
(Omissis). 
3. Definizioni 
    Ai fini del presente provvedimento si definiscono: 
(Omissis). 
      - "conto di base", il conto definito dall'articolo  126-decies,
comma 3, lett. g), del T.U.; 
(Omissis). 
 
                             SEZIONE III 
 
                              CONTRATTI 
 
(Omissis). 
4. Conto di base 
    Ai sensi dell'articolo 126-noviesdecies del T.U. le  banche,  gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti  di  pagamento  e  Poste
Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai  consumatori  un  "conto  di
base" avente le caratteristiche individuate dall'articolo  126-vicies
semel del T.U. Nel caso in cui gli intermediari gia' offrano un conto
di pagamento che non prevede l'applicazione di  costi  a  carico  del
consumatore almeno con riguardo ai servizi e al numero di  operazioni
previsti dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al paragrafo successivo (1) , l'obbligo di offerta del "conto  di
base" si intende soddisfatto; in questo caso, il  foglio  informativo
del conto specifica che esso tiene luogo del "conto di  base"  ed  e'
assoggettato alla disciplina del "conto di base" prevista dal T.U. 
    Il "conto di  base"  include,  a  fronte  di  un  canone  annuale
onnicomprensivo,  un  numero  determinato  di  operazioni  e  servizi
nonche' le relative scritturazioni contabili. In base alla legge: 
      a) il numero e la tipologia di servizi inclusi e' stabilito dal
T.U. (articolo 126-vicies semel e  Allegato  A  del  T.U.)  e  da  un
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,  emanato  sentita
la Banca d'Italia. Sempre con decreto del  Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze sono individuate  le  fasce  di  clientela  socialmente
svantaggiate alle quali il "conto di base" e' offerto senza spese; 
      b) resta ferma la possibilita' di addebitare al  cliente  spese
per le operazioni eccedenti  i  limiti  indicati  dal  decreto  (c.d.
"operazioni in numero superiore") e  per  le  operazioni  aggiuntive,
alle condizioni da questo stabilite. 
    Al "conto di base" si applicano tutte le  disposizioni  di  legge
rilevanti in materia di operazioni  e  servizi  bancari,  incluso  il
presente provvedimento. 
    In deroga a quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 8,  l'ISC
del "conto di base" e' calcolato tenendo conto di tutti i  servizi  e
di tutte le operazioni incluse; in deroga all'Allegato 5A,  l'ISC  e'
calcolato con riferimento ai soli "profili tipo"  di  conto  di  base
previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  ai
sensi dell'articolo 126 -vicies semel del  T.U.  e  con  riguardo  al
numero di operazioni e ai servizi ivi previsti. 
 
                             SEZIONE IV 
 
                    COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA 
 
1. Premessa 
(Omissis). 
    Ove non segua procedure analoghe a quelle previste dal  paragrafo
2-ter della  sezione  XI,  nei  rapporti  con  soggetti  diversi  dai
consumatori, in  caso  di  cessione  di  rapporti  giuridici  cui  si
applichi l'articolo 58 del T.U. o di altre operazioni che  comportino
successione nei rapporti giuridici da  cui  discende  il  cambio  del
codice IBAN (es. operazioni straordinarie quali la fusione) (2) ,  il
cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, ai
titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le  informazioni
necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione
di  continuita'  dei  servizi  connessi  al  conto  (es.  servizi  di
pagamento) (3) . 
 
                             SEZIONE XI 
 
                       REQUISITI ORGANIZZATIVI 
 
1. Premessa 
(Omissis). 
    La presente sezione  disciplina  le  procedure  e  le  iniziative
organizzative  che  gli  intermediari  debbono  porre  in  essere  in
relazione all'attivita' avente a oggetto le operazioni  e  i  servizi
disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U.; i paragrafi 2  e  2-bis
si applicano solo quando tale attivita' e' svolta nei confronti della
clientela al dettaglio; il paragrafo 2-ter  si  applica  solo  quando
tale  attivita'  e'  svolta  nei   confronti   di   consumatori.   Le
disposizioni  sono  complementari  alle  discipline  concernenti   la
funzione  di  conformita'  nonche'  l'organizzazione  e  i  controlli
interni. 
(Omissis). 
    2-ter Continuita' dei servizi di pagamento nel caso  di  cessione
di rapporti giuridici 
    Il    presente    paragrafo    da'    attuazione     all'articolo
126-quinquiesdecies comma 10, del T.U., in base al quale, nel caso di
operazioni che  comportino  la  cessione  di  rapporti  di  conti  di
pagamento con consumatori ad altro intermediario,  e'  assicurata  ai
consumatori la continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento. 
    Esso  si  applica  ai  rapporti  di  conti   di   pagamento   con
consumatori, in caso di cessione di azienda, di rami di  azienda,  di
beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (la "cessione") (4)
Salvo quanto stabilito nell'ultimo capoverso, questo paragrafo non si
applica alle cessioni effettuate  nell'ambito  di  una  procedura  di
amministrazione straordinaria, liquidazione coatta  amministrativa  o
risoluzione. 
    Gli intermediari, quando procedono a operazioni di  cessione  che
interessano anche rapporti di conti  di  pagamento  con  consumatori,
adottano  procedure  interne  che  garantiscono,  anche  mediante  la
conclusione di accordi tra  cedente  e  cessionario  e  l'adesione  a
iniziative di autoregolamentazione: 
      a) che il consumatore riceva con congruo  anticipo,  almeno  30
giorni prima del momento in cui la cessione produce i  suoi  effetti,
le informazioni relative alle conseguenze della cessione sul conto di
pagamento (ad esempio, sul nuovo IBAN e  su  come  ottenere,  se  del
caso, i nuovi strumenti di pagamento), alle  modalita'  per  ricevere
chiarimenti e segnalare disfunzioni e anomalie  nonche'  relative  ai
servizi di cui alle lettere c), d),  e),  f).  Con  la  comunicazione
l'intermediario informa altresi' il consumatore della necessita'  che
le  coordinate  del  conto  di   pagamento   presso   l'intermediario
cessionario siano comunicate - dal medesimo consumatore o,  nel  caso
di  cui  alla  lettera  e),  dall'intermediario  -  ai  pagatori  che
effettuano bonifici ricorrenti in  entrata  sul  conto  di  pagamento
detenuto presso l'intermediario cedente e ai beneficiari degli ordini
relativi ad addebiti diretti presenti su quest'ultimo conto; 
      b) l'aggiornamento tempestivo dei dati censiti negli archivi di
sistema necessari per l'instradamento dei pagamenti, nelle  procedure
utili alla funzionalita' del sistema dei pagamenti  e/o  nelle  altre
anagrafiche rilevanti per la corretta gestione dei pagamenti stessi; 
      c) soluzioni  applicative  e  informatiche  che  assicurino  la
continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento per  un  periodo
di almeno 12 mesi a decorrere dal  momento  in  cui  l'operazione  di
cessione  produce  i  suoi  effetti  (ad  esempio,   reindirizzamento
automatico dei bonifici ricevuti  sul  conto  di  pagamento  detenuto
presso l'intermediario cedente verso il nuovo conto di  pagamento  di
destinazione detenuto presso l'intermediario cessionario); 
      d) il trasferimento, a valere sul conto presso  l'intermediario
cessionario, degli ordini permanenti di bonifico presenti  sul  conto
detenuto presso l'intermediario cedente; 
      e) se convenuto con il consumatore e nella  misura  in  cui  le
informazioni  fornite  da  questo  consentano  di   provvedervi,   la
comunicazione  delle  coordinate  del  conto  di   pagamento   presso
l'intermediario  cessionario  ai  pagatori  che  effettuano  bonifici
ricorrenti  in  entrata  sul  conto  di  pagamento  detenuto   presso
l'intermediario cedente e ai beneficiari  degli  ordini  relativi  ad
addebiti  diretti  presenti  sul  medesimo  conto  di  pagamento;  la
comunicazione deve avvenire almeno 6 mesi prima che siano  interrotte
le soluzioni informatiche indicate alla lettera  c);  il  consumatore
fornisce   all'intermediario   le   informazioni   occorrenti    alla
trasmissione della comunicazione; 
      f) con riguardo a eventuali disfunzioni e anomalie verificatesi
in connessione con la cessione: 
        i) la possibilita',  per  il  consumatore,  di  segnalare  la
disfunzione o  l'anomalia  senza  alcun  costo,  e  di  ottenere  una
risposta tempestiva; 
        ii)  un'adeguata  assistenza   al   consumatore,   idonea   a
minimizzare il disagio eventualmente subito; 
        iii) la  correzione  in  tempi  ristretti  di  disfunzioni  e
anomalie. 
    Con riferimento  alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  una
procedura  di  amministrazione  straordinaria,  liquidazione   coatta
amministrativa o risoluzione, il cessionario comunica  -  non  appena
possibile  e,  comunque  non  oltre  20   giorni   lavorativi   dalla
realizzazione della cessione - ai titolari  dei  conti  di  pagamento
trasferiti le informazioni necessarie per fruire senza  soluzione  di
continuita' dei servizi di pagamento connessi al conto. 

(1) Il conto si reputa gratuito quando il relativo ISC, calcolato  in
    conformita' di quanto previsto per l'ISC del conto  di  base,  e'
    pari a 0 euro. 

(2) Ai fini del presente paragrafo per "cessionario" si intende anche
    l'intermediario presso il quale, a seguito di queste  operazioni,
    risulta incardinato il conto di pagamento. 

(3) Con riferimento alle cessioni effettuate nell'ambito di procedere
    di risoluzione delle crisi, il cessionario comunica - non  appena
    possibile e,  comunque  non  oltre  20  giorni  lavorativi  dalla
    realizzazione della operazione di  cessione  -  ai  titolari  dei
    conti  correnti  e  dei  conti   di   pagamento   trasferiti   le
    informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuita'
    dei servizi connessi al conto. 

(4) Le disposizioni si applicano anche alle altre  operazioni,  quali
    la fusione, che comportino successione nei rapporti giuridici  da
    cui  discende  il  cambio  del  codice   IBAN   (es.   operazioni
    straordinarie). Ai fini del presente paragrafo per  "cessionario"
    si intende anche l'intermediario presso il quale,  a  seguito  di
    operazioni, risulta incardinato il conto di pagamento.