Art. 5 
 
           Anagrafe dei consensi e revoche dell'assistito 
 
  1. Al momento della espressione del  consenso  o  revoca  da  parte
dell'assistito,  il  FSE  alimenta  telematicamente  l'Anagrafe   dei
consensi e delle  revoche,  attraverso  la  specifica  funzione  resa
disponibile dall'INI, con i dati relativi ai consensi e  le  relative
revoche  espressi  da  parte  dell'assistito  secondo  le   modalita'
descritte  nell'allegato  disciplinare  tecnico   allegato   B,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. L'assistito esprime il consenso o la relativa revoca secondo  le
modalita'  previste  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  n.  178/2015  anche  presso  una  regione  o
provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza. 
  3. Nel caso in cui l'assistito esprime il consenso  o  la  relativa
revoca presso una regione o provincia autonoma diversa dalla  propria
regione di assistenza, l'INI: 
    a) mette a disposizione della regione o  provincia  autonoma  che
deve  acquisire  il  consenso  o  la  relativa  revoca  l'informativa
specifica della regione di assistenza; 
    b)  notifica  tale  informazione  alla  regione   di   assistenza
competente. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, lettera  a),  le  regioni  e
province  autonome  trasmettono  all'INI   la   propria   informativa
regionale, attraverso la funzione resa disponibile dall'INI,  secondo
le modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico allegato B.