IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale,  concernenti
rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato  tecnico
per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la  composizione  della
sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   145/2014   della
Commissione del 14 febbraio 2014,  che  approva  la  sostanza  attiva
thiencarbazone  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  modifica  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al
30 giugno 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2016/950   della
Commissione del 15 giugno 2016,  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data  di  scadenza
dell'approvazione    di    alcune    sostanze    attive    tra    cui
foramsulfuron-sodium fino al 31 luglio 2018; 
  Visto il decreto del 30 giugno 2014, modificato successivamente con
ulteriori decreti, con il quale e' stato registrato al  n.  15268  il
prodotto fitosanitario denominato  «Monsoon  Active»,  contenente  le
sostanze   attive    foramsulfuron-sodium    e    thiencarbazone    e
cyprosulfamide, a nome dell'impresa  Bayer  CropScience  S.r.l.,  con
sede legale in Milano, via Certosa n. 130; 
  Vista l'istanza presentata in data 24  dicembre  2014  dall'impresa
medesima  diretta  ad  ottenere  la  ri-registrazione  del   prodotto
fitosanitario in questione,  sulla  base  del  dossier  102000020601,
conforme ai requisiti di cui all'allegato III nel regolamento (UE) n.
545/2011 della Commissione; 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 18 gennaio 2017 con la quale  e'
stata richiesta la documentazione per il completamento dell'iter; 
  Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio  2017  e  la  successiva
nota del 9 giugno 2017 da cui risulta  che  la  suddetta  impresa  ha
ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler
confezionare il prodotto anche  presso  il  proprio  stabilimento  di
Filago (Bergamo); 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2024, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone,  il  prodotto
fitosanitario  in   questione,   alle   condizioni   definite   dalla
valutazione secondo i principi uniformi di cui  all'allegato  VI  del
regolamento (CE) n. 546/2011, sulla  base  dei  dossier  conformi  ai
requisiti di cui all'allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995,  trasposti  nel  regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
Commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  30  giugno  2024  data   di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva thiencarbazone,  il  prodotto
fitosanitario  MONSOON   ACTIVE   contenente   le   sostanze   attive
foramsulfuron-sodium e thiencarbazone e cyprosulfamide, registrato al
n. 15268 in data 30  giugno  2014  e  successive  modifiche,  a  nome
dell'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede  in  Milano  -  viale
Certosa n. 130, con la composizione, alle condizioni e sulle  colture
indicate nella tabella e nell'etichetta allegate al presente decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   rietichettare   il   prodotto
fitosanitario  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire  ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuto  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 16 giugno 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco