IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  59,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino ed in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste di concerto con  il  Ministro  della  sanita',  recante
caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini; 
  Considerato che il citato art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016
prevede l'emanazione di concerto con il  Ministro  della  salute  del
decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di  specifici
componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o
messi altrimenti in commercio nonche' comunque somministrati; 
  Ritenuto necessario procedere alla revisione  delle  sostanze,  dei
componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29
dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze,  ai  componenti  dei
vini ed ai relativi limiti  gia'  riportati  nella  citata  legge  n.
238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea; 
  Ravvisata l'opportunita' di attuare un allineamento  con  i  limiti
massimi    accettabili    riportati    nelle    norme     armonizzate
dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I vini destinati al diretto consumo non  devono  contenere  piu'
di: 
    0,2 mg/l di arsenico; 
    80 mg/l di acido borico; 
    0,01 mg/l di cadmio; 
    1 g/l di acido citrico; 
    1 mg/l di rame; 
    10 mg/l di dietilen glicole; 
    10 mg/l di etilen glicole; 
    15 mg/l di malvidin diglucoside; 
    5 µg/l di natamicina; 
    10 µg/l di vinilpirrolidone; 
    10 µg/l di vinilimidazolo; 
    25 µg/l di pirrolidone; 
    150 µg/l di imidazolo; 
    150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei  vini  spumanti  e
dei vini frizzanti per i quali tale limite e' di 300 mg/l; 
    0,1 mg/l di argento; 
    5 mg/l di zinco. 
  2. I vini destinati al consumo diretto devono avere: 
    a) estratto non riduttore non inferiore a: 
      13 grammi per litro per i vini bianchi; 
      15 grammi per litro per i vini rosati; 
      18 grammi per litro per i vini rossi; 
    b) ceneri non inferiori a: 
      1 grammo per litro per i vini bianchi; 
      1,2 grammi per litro per i vini rosati; 
      1,5 grammi per litro per i vini rossi. 
  3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini  di
cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti
in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti  e  dei  vini
aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori: 
    a) estratto non riduttore non inferiore a: 
      13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 
      17 grammi per litro per i vini spumanti rossi; 
      10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati; 
    b) ceneri non inferiori a: 
      1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati; 
      1,2 grammi per litro per  i  vini  bianchi  e  rosati  di  tipo
aromatico; 
      1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi; 
      0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.