Art. 7 Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 1. La Regione Campania provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel proprio elenco territoriale, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16.