(Allegato 1-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                       Gratuita' delle cariche 
 
    1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle  spese
per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione  per  il  Segretario
generale e per gli eventuali Consiglieri delegati, ai sensi dell'art.
9 comma 2, ai quali puo' essere riconosciuto un compenso nella misura
determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina. 
    2. Ai membri dell'Organo di Revisione puo' essere riconosciuto un
compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di  concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere  sugli
ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.