Art. 19. Norma transitoria 1. In sede di prima attuazione: a) il Comitato di Gestione e' composto inizialmente da tre membri designati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Esso compie, a norma del presente statuto, ogni atto necessario ai fini dell'avvio dell'operativita' della Fondazione; b) i Partecipanti sono nominati dai membri del Comitato di Gestione di cui alla lettera a), d'intesa tra di loro. 2. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e il Collegio dei partecipanti, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvederanno rispettivamente a designare e a nominare i consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), del presente Statuto, i quali scadranno unitamente ai membri inizialmente designati ai sensi del presente articolo. 3. I componenti del Comitato di Gestione designati sulla base del comma 1 e il componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati ai sensi dell'art. 8, comma 3.