Art. 2 
 
                 Definizione dell'importo da versare 
 
  1. La quota di cui all'art. 1 e' posta  pari  al  2.5%  dei  ricavi
derivanti  dall'applicazione  dei  corrispettivi  in  quota  energia,
(c€/kWh), versati dai produttori di energia  elettrica  da  biomassa,
biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici (GSE) ai  sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  24  dicembre
2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e  dai
conti annuali separati inviati all'Autorita' per l'energia elettrica,
il  gas  e  il  sistema  idrico,  ai  sensi  della  deliberazione  n.
163/2013/R/com e s.m.i.. L'ammontare annuale del  versamento  di  cui
all'art. 1 non puo'  eccedere  l'importo  complessivo  di  €  200.000
annui.