Art. 2 Definizione dell'importo da versare 1. La quota di cui all'art. 1 e' posta pari al 2.5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, (c€/kWh), versati dai produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio GSE approvato, e dai conti annuali separati inviati all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai sensi della deliberazione n. 163/2013/R/com e s.m.i.. L'ammontare annuale del versamento di cui all'art. 1 non puo' eccedere l'importo complessivo di € 200.000 annui.