Art. 3 Modalita' di versamento e rendicontazione 1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota di cui all'art. 2, che sara' riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. In conformita' a uno schema definito di concerto con il GSE, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette annualmente al GSE: a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010; b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.