Art. 3 
 
              Modalita' di versamento e rendicontazione 
 
  1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno,  il  GSE
versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota di  cui  all'art.
2,  che  sara'  riassegnata  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  2. In conformita' a uno schema definito di concerto con il GSE,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  trasmette
annualmente al GSE: 
  a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica
di cui all'art. 4 del decreto 2 marzo 2010; 
  b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la
rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.