Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Qualora intervengano modifiche al quadro normativo  inerenti  le
attivita' di controllo di cui al  presente  decreto  o  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali rilevi un  incremento
dei costi nello svolgimento  di  tali  attivita',  la  quota  di  cui
all'art. 2 e' sostituita da  specifico  corrispettivo  a  carico  dei
produttori sottoposti ai controlli di cui  al  decreto  del  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  2  marzo  2010,
proposto dal GSE e approvato dal Ministero dello sviluppo  economico,
secondo quanto disposto dal decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.