Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. 2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. 3. Le domande presentate dai soggetti non legittimati di cui al comma 2 non saranno pertanto ammesse alla presente procedura di selezione.