Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione  dei
contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del
presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni  il  riconoscimento
della personalita' giuridica ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio  2000,  n.  361,  e  che  svolgono,  per
prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro,  l'attivita'
di ricerca finalizzata all'ampliamento  delle  conoscenze  culturali,
scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi
industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita'  di
formazione   post-universitaria   specificamente   preordinata   alla
ricerca. 
  2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli  enti
pubblici di ricerca, le universita' statali  e  non  statali  e  loro
consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e  loro
fondazioni costituite ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio  2001,  n.  254,  nonche'  gli  enti  che  hanno
ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento
o altri contributi aventi medesime finalita' e  natura  giuridica,  a
carico del bilancio dello Stato. 
  3. Le domande presentate dai soggetti non  legittimati  di  cui  al
comma 2 non saranno  pertanto  ammesse  alla  presente  procedura  di
selezione.