IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo  1997,  n.  59»,  ed  in  particolare   l'art.   115,   recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
decreto ministeriale 30  marzo  2016,  recante  la  costituzione  del
Comitato tecnico  per  la  nutrizione  e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 31  gennaio  2017  dall'impresa
«BASF  Italia  S.p.a.»,   con   sede   legale   in   Cesano   Maderno
(Monza-Brianza),  via  Marconato  n.  8,  finalizzata   al   rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Yaris», a base  della
sostanza attiva fluxapyroxad, secondo la procedura del riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   589/2012   della
Commissione  del  4  luglio  2016  che  approva  la  sostanza  attiva
fluxapyroxad in conformita' al  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul
mercato dei prodotti  fitosanitari  e  che  modifica  l'allegato  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, fino al
31 dicembre 2022; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato  membro  Francia,
e' stata  esaminata  dall'istituto  convenzionato  Universita'  degli
studi di Milano - Bicocca; 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al  decreto
ministeriale 30 marzo 2016; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 16 giugno 2017 con la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
autorizzazione; 
  Vista la nota del 20 luglio  2017  da  cui  risulta  che  l'impresa
medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha
comunicato di voler  modificare  la  denominazione  del  prodotto  in
«Sercadis»; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «BASF Italia S.p.a.», con sede legale in  Cesano  Maderno
(Monza-Brianza), via Marconato n.  8,  e'  autorizzata,  fino  al  31
dicembre 2023, ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario
SERCADIS,  a  base  della  sostanza  attiva   fluxapyroxad   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario e' autorizzato secondo la  procedura  del
riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE)  n.
1107/2009, il prodotto di riferimento e' autorizzato  per  lo  stesso
uso e con pratiche agricole comparabili  in  un  altro  Stato  membro
Francia. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' preparato nello  stabilimento  dell'impresa  «S.T.I.
Solfotecnica italiana S.p.a.», via E. Torricelli  n.  2  -  Cotignola
(Ravenna);  importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego  e   in
formulazione dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    BASF Espanola S.L., 43006 Tarragona (Spagna); 
    BASF Agri-Production S.A.S. - 59820 Genay (France). 
  Confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Imperial Chemical
Logstics GmbH - 38300 Wolfenbüttel - Germania. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,15 - 0,25 - 0,3
- 0,5 - 1 - 5. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16945. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco