Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Non possono presentare progetti di promozione,  per  un  periodo
pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro  che  incorrano  in
una delle seguenti fattispecie: 
  a) non sottoscrivono il contratto  a  seguito  della  pubblicazione
della graduatoria definitiva; 
  b) abbandonano, in corso d'opera, uno dei  soggetti  proponenti  di
cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j), salvo nelle fattispecie
previste dalla normativa vigente; 
  c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del
costo complessivo del progetto. 
  2. In deroga a quanto stabilito al comma 1,  il  beneficiario  puo'
presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato una
azienda in difficolta', ai sensi della normativa europea  vigente,  o
dimostra che tali fattispecie siano dovute a  cause  forza  maggiore,
come definite dalla normativa europea in materia.