Art. 4 
 
                   Prodotti oggetto di promozione 
 
   1.  La  promozione  riguarda  le  seguenti   categorie   di   vini
confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I,  sezione  2  e
all'allegato VII - parte II del regolamento: 
  a) vini a denominazione di origine protetta; 
  b) vini ad indicazione geografica protetta; 
  c) vini spumanti di qualita'; 
  d) vini spumanti di qualita' aromatici; 
  e) vini con l'indicazione della varieta'. 
  2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini  di  cui
al comma 1, lettera e). 
  3. Le caratteristiche dei vini  di  cui  al  comma  1  sono  quelle
previste dalla normativa europea e nazionale  vigenti  alla  data  di
pubblicazione dell'avviso.