Art. 4 Prodotti oggetto di promozione 1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2 e all'allegato VII - parte II del regolamento: a) vini a denominazione di origine protetta; b) vini ad indicazione geografica protetta; c) vini spumanti di qualita'; d) vini spumanti di qualita' aromatici; e) vini con l'indicazione della varieta'. 2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e). 3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso.