Art. 4 Requisiti di ammissibilita' 1. I contributi di cui al presente decreto sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata. 2. Il contributo, a pena di inammissibilita' ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente: a) rispetti i requisiti di accessibilita' dei soggetti portatori di handicap motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo; b) consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilita', anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza; c) svolga l'attivita' di proiezione cinematografica per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti ovvero dalla data di inizio attivita', nel caso di riattivazione di sale dimesse o realizzazione di nuove sale; d) programmi per almeno tre anni dalla data di concessione del beneficio una percentuale minima di film di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schermi cinematografici. 3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il beneficiario comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.