Art. 4 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  sono  destinati  alle
imprese di  esercizio  cinematografico  italiane,  che  abbiano  sede
legale  nello  Spazio  economico  europeo  e  che  siano  soggette  a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi  gli
enti  non  commerciali   in   relazione   all'attivita'   commerciale
esercitata. 
  2. Il contributo, a pena di inammissibilita' ovvero  di  decadenza,
spetta a  condizione  che  ciascuna  sala  cinematografica  o  spazio
polivalente: 
    a) rispetti i requisiti di accessibilita' dei soggetti  portatori
di handicap motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con
i lavori per i quali si chiede il contributo; 
    b) consenta la fruizione cinematografica da parte  delle  persone
con disabilita', anche mediante utilizzo di sottotitoli  e  strumenti
di  audio-descrizione,  ovvero,  in  caso   di   ristrutturazione   e
adeguamento  di  sale  esistenti,  venga  adeguato  a  tal  fine,  in
concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo,  sulla
base  di  un  apposito  piano  di  intervento,  compatibile  con   le
caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo
bacino di utenza; 
    c)  svolga  l'attivita'  di  proiezione  cinematografica  per   i
successivi cinque anni decorrenti dalla data di  presentazione  della
richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento  di
sale esistenti ovvero dalla data di inizio  attivita',  nel  caso  di
riattivazione di sale dimesse o realizzazione di nuove sale; 
    d) programmi per almeno tre anni dalla data  di  concessione  del
beneficio una percentuale minima di film di nazionalita'  italiana  o
di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per  cento  del  numero
complessivo di proiezioni effettuate nella  struttura  per  la  quale
viene richiesto il contributo. La predetta aliquota e' ridotta al  25
per cento per le sale aventi non piu' di due schermi cinematografici. 
  3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge
n. 220  del  2016,  il  beneficiario  comunica  alla  DG  Cinema,  in
modalita' telematica, sulla base dei  modelli  predisposti  dalla  DG
Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo  possesso,  ai  fini
della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale
degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.