Art. 7 Monitoraggio e sanzioni 1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi. 3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto. 4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma. 5. Per i soggetti cui e' assegnato uno o piu' dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a € 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.