Art. 7 
 
                       Monitoraggio e sanzioni 
 
  1. La DG Cinema,  qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati,
accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti
dal presente  decreto,  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi
sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge. 
  2.  La  DG  Cinema  puo'  in  ogni  momento  richiedere   ulteriore
documentazione,  ritenuta  necessaria  al  fine  di   verificare   la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita'
dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi
controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati
alla verifica della corretta fruizione dei contributi. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare  tempestivamente
alla DG Cinema l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai
benefici previsti dal presente decreto. 
  4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o  di
falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi  di
cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso  e
alla sua intera restituzione,  maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n.  220
del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla  medesima
legge, per cinque  anni,  del  beneficiario  nonche'  di  ogni  altra
impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di
un'impresa esclusa ai sensi del presente comma. 
  5. Per i soggetti cui  e'  assegnato  uno  o  piu'  dei  contributi
previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a
€ 150.000,  la  DG  Cinema  provvede  a  richiedere  alla  competente
Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  predetta
richiesta,  sempre  che  siano  state  soddisfatte  tutte  le   altre
condizioni e tutti i requisiti  previsti  nel  presente  decreto,  il
contributo viene concesso  sotto  clausola  risolutiva  espressa,  ai
sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.  159
del 2011.