Art. 4. Metodo di ottenimento Gli allevamenti delle bovine che producono latte ai fini della trasformazione in formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» sono ubicati nella zona di produzione. Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione. La produzione e stagionatura del formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» avvengono nella zona di produzione secondo la sequenza operativa indicata di seguito. Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di Penicillium e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28-36°C. La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che e' continuata per alcuni giorni con temperatura di 18-24°C. Durante la maturazione si sviluppano varieta' e ceppi di Penicillium caratteristici del formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra e/o grigio-azzurra (erborinatura). La stagionatura della forma, che varia secondo le tipologie piu' sotto previste, si effettua in ambienti con temperatura di -1 + 7°C e con umidita' relativa di 85-100%. Il formaggio «Gorgonzola» DOP puo' essere immesso sul mercato in forme intere, mezze forme con taglio in orizzontale o in frazioni, avvolte dal foglio di alluminio goffrato conformemente a quanto previsto dall'art. 6, previa certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato. Il formaggio «Gorgonzola» DOP puo' altresi' essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche non recanti parte del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato oppure, qualora da quest'ultimo delegato, da parte di altro organismo di controllo. Le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata certificata (i.e. avvolte dal foglio di alluminio goffrato recante il marchio distintivo identificativo della denominazione). E' consentito il confezionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» sul luogo di vendita al dettaglio su richiesta del consumatore (al taglio), purche' sia visibile il foglio di alluminio goffrato. Sempre sul luogo di vendita al dettaglio e' consentito il confezionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» per la vendita diretta, purche' sulla frazione di prodotto rimanga parte del foglio di alluminio goffrato.