Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale autorita' governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione; b) Ministero: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorita' governativa in ordine alle funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza; c) amministrazione: il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, quale autorita' governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorita' dello Stato; d) autorita' marittime locali: gli uffici marittimi in conformita' delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice della navigazione; e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi; f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale dei demolitori di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, nonche' un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge attivita' di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili con le disposizioni del citato regolamento; g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona fisica o giuridica che, in virtu' di titolo idoneo, ha l'effettiva gestione dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato; h) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; i) riciclaggio delle navi: attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di demolizione, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.