Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle  autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua interne - quale autorita' governativa responsabile  degli
impianti  di  riciclaggio  delle  navi,  relativamente  a  tutte   le
operazioni nel territorio di giurisdizione; 
    b)  Ministero:  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare quale  autorita'  governativa  in  ordine  alle
funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza; 
    c)  amministrazione:  il  Comando  generale   del   corpo   delle
capitanerie di porto, quale autorita'  governativa  responsabile  dei
compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana  o  alle  navi
che operano sotto l'autorita' dello Stato; 
    d)  autorita'  marittime  locali:   gli   uffici   marittimi   in
conformita' delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice
della navigazione; 
    e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  20  novembre  2013,   relativo   al
riciclaggio delle navi; 
    f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni  cantiere  navale  di
demolizione iscritto all'albo  speciale  dei  demolitori  di  cui  al
decreto del Ministro della marina mercantile  18  febbraio  1992,  n.
280, nonche' un impianto ubicato sul territorio nazionale che  svolge
attivita' di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi  di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili
con le disposizioni del citato regolamento; 
    g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona  fisica  o
giuridica che, in virtu' di titolo idoneo,  ha  l'effettiva  gestione
dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato; 
    h) organismo riconosciuto: qualsiasi  organismo  riconosciuto  di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
    i) riciclaggio delle navi: attivita' di  demolizione  completa  o
parziale di una nave in  un  impianto  di  demolizione,  al  fine  di
recuperare componenti e materiali da  ritrattare,  preparare  per  il
riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali
pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e
il trattamento dei componenti e  materiali  sul  sito,  a  esclusione
dell'ulteriore trattamento o smaltimento  in  impianti  separati  dei
citati materiali pericolosi.