Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» A) All'art. 7, il comma 5: «La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 5 litri e solo tranquilli.», e' sostituito con il seguente testo: «5. La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a 6 litri.». B) All'art. 7, il comma 9: «In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.», e' sostituito con il seguente testo: «In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 5 a 60 litri.». C) L'art. 8: «Confezionamento - Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.», e' sostituito con il seguente testo: «Art. 8 (Confezionamento). - Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' da 0,200 a 6,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,200 a 6,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" e' obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo. I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" nella tipologia frizzante sono immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacita' da 0,200 a 4,500 litri, possono essere confezionati con tappo "a fungo" ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo "elastomero"), con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm. I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" nella tipologia frizzante, ottenuti da rifermentazione naturale in bottiglia, dove e' evidente la presenza del tipico "fondo di rifermentazione" in bottiglia, e' consentito l'utilizzo del tappo a corona. I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 5 a 60 litri non a tenuta di pressione.».