(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     Modifiche al disciplinare di produzione della denominazione 
             di origine controllata dei vini «Gutturnio» 
 
    A) All'art. 7, il comma 5: «La  menzione  di  vigna  seguita  dal
toponimo, per tutti i vini a  denominazione  di  origine  controllata
"Gutturnio", deve essere scritta immediatamente  al  di  sotto  della
scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa  di
altezza, forma e dimensione non superiore a  "Gutturnio".  Tali  vini
debbono essere immessi  al  consumo  finale  solo  in  recipienti  di
capacita' inferiore a 5 litri e solo tranquilli.», e' sostituito  con
il seguente testo: 
      «5. La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini
a denominazione  di  origine  controllata  "Gutturnio",  deve  essere
scritta  immediatamente  al  di  sotto  della  scritta  denominazione
origine controllata con caratteri  di  stampa  di  altezza,  forma  e
dimensione non superiore a  "Gutturnio".  Tali  vini  debbono  essere
immessi al consumo finale solo in recipienti di capacita' inferiore a
6 litri.». 
    B) All'art. 7, il comma 9: «In considerazione  della  consolidata
tradizione e'  consentita  la  commercializzazione  di  vino,  avente
residuo  zuccherino  superiore  a  quanto   previsto   dal   presente
disciplinare, necessario alla successiva  fermentazione  naturale  in
bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purche' detto  prodotto
sia  confezionato  in  contenitori  non  a  tenuta  di  pressione  di
capacita' da 10 a 60 litri.», e' sostituito con il seguente testo: 
      «In considerazione della consolidata tradizione  e'  consentita
la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a
quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva
fermentazione  naturale  in  bottiglia,  con   la   dicitura   D.O.C.
"Gutturnio" purche' detto prodotto sia  confezionato  in  contenitori
non a tenuta di pressione di capacita' da 5 a 60 litri.». 
    C) L'art. 8:  «Confezionamento  -  Il  vino  a  denominazione  di
origine controllata  "Gutturnio"  superiore  e  "Gutturnio"  classico
superiore puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie  di  vetro
tipo bordolese di capacita' 0,375 - 0,750 - 1,500  -  3,000  -  5,000
litri e solo dopo il primo Aprile  dell'annata  successiva  a  quella
della vendemmia. Il vino con la denominazione di origine  controllata
"Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo
solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacita' 0,375 -  0,750
- 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di  invecchiamento
e affinamento (di cui almeno 6  mesi  in  legno)  a  partire  dal  1°
settembre dell'annata di produzione delle uve. Per  tutti  i  vini  a
denominazione di  origine  controllata  "Gutturnio"  e'  obbligatorio
apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione  delle
uve. Per i vini a denominazione di  origine  controllata  "Gutturnio"
sono ammesse tutti  i  tipi  di  chiusure  previste  dalla  norma  ad
eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica  e  salvo  quanto
previsto dal presente articolo. I  tappi  in  plastica  sono  ammessi
esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri  non  a  tenuta  di
pressione.», e' sostituito con il seguente testo: 
      «Art. 8 (Confezionamento). - Il vino a denominazione di origine
controllata "Gutturnio" superiore e  "Gutturnio"  classico  superiore
puo' essere immesso al  consumo  solo  in  bottiglie  di  vetro  tipo
bordolese di capacita' da 0,200 a 6,000 litri e solo  dopo  il  primo
Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia. Il  vino  con
la  denominazione  di  origine  controllata  "Gutturnio"  riserva   e
classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie  di
vetro tipo bordolese di capacita' 0,200 a 6,000 litri, dopo almeno 24
mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in  legno)
a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle  uve.  Per
tutti i vini a denominazione di origine  controllata  "Gutturnio"  e'
obbligatorio  apporre  sull'etichetta  l'indicazione  dell'annata  di
produzione  delle  uve.  Per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata  "Gutturnio"  sono  ammesse  tutti  i  tipi  di  chiusure
previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona,  di  quelli  in
plastica e salvo quanto previsto dal  presente  articolo.  I  vini  a
denominazione di  origine  controllata  "Gutturnio"  nella  tipologia
frizzante sono immessi  al  consumo  in  bottiglie  di  vetro,  nelle
capacita' da 0,200 a 4,500 litri,  possono  essere  confezionati  con
tappo "a  fungo"  ancorato,  di  sughero  o  di  materiale  sintetico
ammesso,  pieno  (tipo  "elastomero"),  con  eventuale   capsula   di
copertura della chiusura di altezza non superiore a 7 cm.  I  vini  a
denominazione di  origine  controllata  "Gutturnio"  nella  tipologia
frizzante, ottenuti da rifermentazione naturale in bottiglia, dove e'
evidente  la  presenza  del  tipico  "fondo  di  rifermentazione"  in
bottiglia, e' consentito l'utilizzo del tappo a corona.  I  tappi  in
plastica sono ammessi esclusivamente per i  contenitori  da  5  a  60
litri non a tenuta di pressione.».