Art. 2 1. Gli interessati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa presentano la relativa istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, secondo lo schema allegato a questo decreto, per il tramite della Capitaneria di porto competente. 2. Il Capo del Compartimento svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/1990, finalizzata all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa. 3. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della Conferenza di servizi il Capo del Compartimento trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, ai fini di cui sopra puo' sentire altri soggetti ritenuti indispensabili per la conclusione dell'istruttoria. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui ai commi precedenti, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego.