Art. 2 
 
  1. Gli interessati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di
impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza  superiore  ad
un chilometro dalla costa presentano la relativa istanza al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura, secondo lo schema allegato
a  questo  decreto,  per  il  tramite  della  Capitaneria  di   porto
competente. 
  2.  Il  Capo  del  Compartimento  svolge  l'istruttoria  convocando
apposita Conferenza di  servizi,  ai  sensi  dell'art.  14  legge  n.
241/1990,  finalizzata  all'emanazione  di   proposta   motivata   di
provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio  di
impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un
chilometro dalla costa. 
  3. Ultimata  l'istruttoria  entro  il  termine  di  novanta  giorni
dall'avvio dei  lavori  della  Conferenza  di  servizi  il  Capo  del
Compartimento  trasmette  gli  atti  al  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali  -  Direzione  generale  della  pesca
marittima e  dell'acquacoltura  corredati  da  proposta  motivata  di
provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di
impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un
chilometro dalla costa,  previa  comunicazione  dei  motivi  ostativi
all'accoglimento dell'istanza. 
  Il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, ai fini di cui
sopra puo' sentire altri  soggetti  ritenuti  indispensabili  per  la
conclusione dell'istruttoria. 
  La Direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,
ricevuta  la  proposta  di  cui  ai  commi  precedenti,   adotta   il
provvedimento  autorizzatorio,  ovvero  provvedimento   di   motivato
diniego.