(Allegato 1-art. 10)
                               Art. 10 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
      a) dal contributo di cui all'art. 236,  comma  7,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      b) dalle  quote  annuali  per  la  partecipazione,  cosi'  come
determinate  dal  Consiglio  di  amministrazione  in  conformita'  ai
criteri stabiliti con regolamento da adottarsi a norma del successivo
art. 24 - con la previsione di un limite massimo per tonnellata  pari
a un centesimo del contributo di  cui  all'art.  236,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  - in  funzione   dei
quantitativi di prodotto oggetto delle attivita' indicate all'art.  4
del presente statuto, corrisposte dai consorziati  non  obbligati  al
versamento del contributo di cui all'art. 236, comma 7,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      c)  dai  proventi  delle  attivita'  svolte  in  attuazione  di
disposizioni di legge e statutarie; 
      d) dai proventi della gestione patrimoniale; 
      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate all'art. 9; 
      g)  da  eventuali  contributi,  finanziamenti   e   liberalita'
provenienti da enti pubblici e/o privati. 
    2. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    3. Il contributo di cui al comma 1, lettera a),  determinato  dal
Consiglio di amministrazione in funzione dei costi sostenuti su  base
annua,  permette  al  Consorzio  di   svolgere   i   propri   servizi
nell'interesse  dei  consorziati  che  immettono  al   consumo   olio
lubrificante. 
    4. Si da' luogo al rimborso del contributo obbligatorio in  tutte
le ipotesi in cui la  legislazione  vigente  preveda  il  diritto  al
rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio  lubrificante  in
relazione al quale e' stato calcolato l'importo  di  tale  contributo
obbligatorio.  Al  rimborso  il  Consorzio  procede,   su   richiesta
dell'impresa,  solo  a  seguito   ed   in   base   al   provvedimento
dell'Autorita' doganale che autorizza  il  rimborso  dell'imposta  di
consumo, sempreche' l'impresa stessa abbia effettivamente versato  il
contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il
pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso  di
contributi obbligatori erroneamente versati le  imprese  che  abbiano
incluso  nelle   rispettive   comunicazioni   previste   all'art.   5
quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto  diritto
al rimborso gia' al momento della comunicazione e  la  cui  quota  di
partecipazione  sia  stata  determinata  anche  in  base   ai   detti
quantitativi.