(Allegato 1-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                    Funzionamento dell'Assemblea 
 
    1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente  o,  in  caso  di  sua
dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi
espressamente  previsti  dal  presente  statuto,  ovvero  in  base  a
deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel  caso  in
cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma  del
comma precedente, non  provvedano  alla  convocazione  per  qualsiasi
causa, l'Assemblea puo' essere convocata dal Presidente del  Collegio
sindacale. 
    2.  La  convocazione  dell'Assemblea  puo'  anche   avvenire   su
richiesta del Collegio  sindacale.  In  tali  casi  il  Consiglio  di
amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione
dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 
    3. L'Assemblea puo' essere convocata entro  e  non  oltre  trenta
giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle
materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e dal Ministero dello  sviluppo  economico  che
esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge. 
    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  Presidente  almeno  due  volte
l'anno nei termini previsti dall'art. 11, commi 3 e 5,  del  presente
statuto. 
    5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o  posta
elettronica  certificata  o  telefax  almeno  quindici  giorni  prima
dell'adunanza, salvo il caso  di  particolare  urgenza  in  cui  deve
comunque essere osservato il termine  minimo  di  cinque  giorni.  La
convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo  e  la  data
della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di  distanza
da tale data, della seconda convocazione. 
    6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona  del  legale
rappresentante. Il consorziato puo' altresi' farsi rappresentare  con
delega  scritta,  purche'  rilasciata  ad  una  persona  fisica  o  a
un'associazione di  categoria  rappresentativa  della  categoria  del
delegante,  da  conservarsi  da  parte  del  Consorzio,  secondo   le
disposizioni,  in  quanto  compatibili,  dell'art.  2372  del  codice
civile. 
    7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,
quando i consorziati presenti rappresentano  almeno  la  meta'  delle
quote di partecipazione.  In  seconda  convocazione,  l'Assemblea  e'
validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato
dai  partecipanti.  Le  Assemblee  convocate  per  deliberare   sulle
seguenti materie sono validamente costituite, in prima  convocazione,
quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi  delle
quote  di  partecipazione;  e,  in  seconda  convocazione,  quando  i
consorziati presenti rappresentano almeno la  meta'  della  quote  di
partecipazione: 
      l'approvazione di eventuali regolamenti consortili; 
      modifiche dello statuto. 
    8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote  presenti,
anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni  attinenti  le
nomine del  Presidente,  del  Vice  Presidente,  dei  Consiglieri  di
amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con
le modalita' e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20
e 21 del presente statuto. 
    9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero  di  voti  pari  alla
quota di  partecipazione  spettantegli,  ai  sensi  dell'art.  7,  al
momento in cui il voto viene espresso. 
    10. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o,  in
caso di sua assenza o  impedimento,  dal  Vicepresidente  ovvero,  in
assenza  del  Vicepresidente,  da  un   partecipante   eletto   dalla
maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima. 
    11. All'Assemblea possono partecipare  i  dirigenti  apicali  del
Consorzio con funzioni consultive. 
    12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole
assemblee, con effetto anche per la  convocazione  successiva  o  per
quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal
consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per
la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al
Consorzio. 
    13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il
Segretario della seduta; di verificare i requisiti  per  l'ammissione
al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di  determinare
le modalita' di voto non specificamente  regolamentate  dal  presente
statuto. 
    14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare  da
verbale redatto dal  Segretario  dell'Assemblea  e  sottoscritto  dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo,  in  conformita'
alle modalita'  di  cui  all'art.  2375,  codice  civile,  in  quanto
applicabili. I verbali cosi' redatti ed approvati, sono  inseriti  in
apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.