Art. 14. Funzionamento dell'Assemblea 1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente o, in caso di sua dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi espressamente previsti dal presente statuto, ovvero in base a deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma del comma precedente, non provvedano alla convocazione per qualsiasi causa, l'Assemblea puo' essere convocata dal Presidente del Collegio sindacale. 2. La convocazione dell'Assemblea puo' anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 3. L'Assemblea puo' essere convocata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico che esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge. 4. L'Assemblea e' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno nei termini previsti dall'art. 11, commi 3 e 5, del presente statuto. 5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione. 6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante. Il consorziato puo' altresi' farsi rappresentare con delega scritta, purche' rilasciata ad una persona fisica o a un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del delegante, da conservarsi da parte del Consorzio, secondo le disposizioni, in quanto compatibili, dell'art. 2372 del codice civile. 7. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la meta' delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato dai partecipanti. Le Assemblee convocate per deliberare sulle seguenti materie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione; e, in seconda convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la meta' della quote di partecipazione: l'approvazione di eventuali regolamenti consortili; modifiche dello statuto. 8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote presenti, anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni attinenti le nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con le modalita' e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20 e 21 del presente statuto. 9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari alla quota di partecipazione spettantegli, ai sensi dell'art. 7, al momento in cui il voto viene espresso. 10. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, da un partecipante eletto dalla maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima. 11. All'Assemblea possono partecipare i dirigenti apicali del Consorzio con funzioni consultive. 12. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio. 13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il Segretario della seduta; di verificare i requisiti per l'ammissione al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di determinare le modalita' di voto non specificamente regolamentate dal presente statuto. 14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, in conformita' alle modalita' di cui all'art. 2375, codice civile, in quanto applicabili. I verbali cosi' redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.