Art. 22. Revisione legale dei conti 1. La revisione legale dei conti sul Consorzio e' svolta da una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro. 2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico puo' essere rinnovato.