(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di partecipazione  al  Consorzio  sono  ripartite  in
parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese
di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito  di  ciascuna  di
esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue: 
      a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli base  vergini  e
di  oli  lubrificanti  immessi  al  consumo   in   Italia   nell'anno
precedente; 
      b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli  base  prodotti,
nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli  usati  ceduti
dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio; 
      c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli  usati  raccolti
in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione,
in qualita' di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso; 
      d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art.
4, lettera d), in proporzione ai  quantitativi  di  oli  lubrificanti
immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini  della
sostituzione nell'anno  precedente.  Le  imprese  che  effettuano  la
vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini  della  sua
sostituzione  possono  avvalersi  delle   proprie   associazioni   di
categoria. 
    2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'art.  18
del  presente  statuto   provvede   a   determinare   le   quote   di
partecipazione delle singole imprese  consorziate  valide  fino  alla
data della successiva deliberazione annuale. 
    3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il
Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto  comunica,  o  rende
disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa
esclusivamente i dati di sua pertinenza. 
    4.  Nell'ipotesi  in  cui  il  Consorzio  debba   rimborsare   il
contributo obbligatorio di cui all'art. 236,  comma  7,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale  rimborso  non  incide  sulla
determinazione della quota di partecipazione  attribuita  all'impresa
appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d), per
l'anno  in  cui  il  rimborso  e'  perfezionato,  e  si  tiene  conto
dell'entita' del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di  oli
lubrificanti  immessi  al   consumo   in   Italia   ai   fini   della
determinazione  della   quota   di   partecipazione   da   attribuire
all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione  per
uno o piu' anni, per l'anno o gli anni successivi  in  cui  l'impresa
abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di  partecipazione  al
Consorzio. 
    5.  Nella  determinazione  delle  quote  di  partecipazione,   il
Comitato di cui  all'art.  18  del  presente  statuto  e'  tenuto  ad
uniformarsi ai criteri di cui al presente art. 7.