Art. 7. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese di cui all'art. 4 del presente statuto. Nell'ambito di ciascuna di esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue: a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente; b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio; c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione, in qualita' di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso; d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lettera d), in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente. Le imprese che effettuano la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini della sua sostituzione possono avvalersi delle proprie associazioni di categoria. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto provvede a determinare le quote di partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla data della successiva deliberazione annuale. 3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto comunica, o rende disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa esclusivamente i dati di sua pertinenza. 4. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo obbligatorio di cui all'art. 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d), per l'anno in cui il rimborso e' perfezionato, e si tiene conto dell'entita' del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o piu' anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio. 5. Nella determinazione delle quote di partecipazione, il Comitato di cui all'art. 18 del presente statuto e' tenuto ad uniformarsi ai criteri di cui al presente art. 7.