Art. 10 
 
           Ministero della difesa-Agenzia Industrie Difesa 
 
  1. L'Agenzia Industrie Difesa e' autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato,  sulle  cessazioni
2016 - budget 2017 unita' di personale di qualifica non dirigenziale,
sia  mediante  procedura  di  reclutamento  ordinario,  sia  mediante
reclutamento speciale a regime ex art. 35, comma 3-bis,  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  sia  attraverso  la  procedura   di
reclutamento  speciale  transitorio  ex  art.   4,   comma   6,   del
decreto-legge n. 101 del 2013,  come  da  Tabella  10  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta  fermo
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  101  del
2013.