Art. 10 Ministero della difesa-Agenzia Industrie Difesa 1. L'Agenzia Industrie Difesa e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unita' di personale di qualifica non dirigenziale, sia mediante procedura di reclutamento ordinario, sia mediante reclutamento speciale a regime ex art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia attraverso la procedura di reclutamento speciale transitorio ex art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.