Art. 16 
 
                   Vincoli connessi alla mobilita' 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art.  1,  comma  425,  della
legge n. 190 del 2014, le  assunzioni  autorizzate  con  il  presente
provvedimento sono consentite a  condizione  che  le  amministrazioni
provvedano ad accantonare le risorse finanziarie  necessarie  per  le
procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015. 
  2. Con successive rimodulazioni  si  procedera'  alla  ricognizione
delle  facolta'  di  assunzione  relative  ai  budget  2015  e   2016
utilizzate   dalle   amministrazioni   destinatarie   del    presente
provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli  enti
di area vasta e dell'Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana,
fatte  salve  le  ricognizioni  gia'  effettuate  con   il   presente
provvedimento. 
  3.  Al  fine  di  garantire  l'eventuale  mobilita'  del  personale
dipendente a  tempo  indeterminato  delle  Camere  di  commercio,  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del  2016  -  budget
2017, solo previa autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione
utile in merito all'elenco dell'eventuale personale  in  soprannumero
delle Camere  di  commercio,  valutando  anche  la  possibilita',  in
relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di
sufficiente  capienza,  di  imputare  il  necessario  importo   sulle
cessazioni del 2017 - budget 2018,  eventualmente  in  aggiunta  alla
prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget.