Art. 16 Vincoli connessi alla mobilita' 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per le procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015. 2. Con successive rimodulazioni si procedera' alla ricognizione delle facolta' di assunzione relative ai budget 2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli enti di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, fatte salve le ricognizioni gia' effettuate con il presente provvedimento. 3. Al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del 2016 - budget 2017, solo previa autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione utile in merito all'elenco dell'eventuale personale in soprannumero delle Camere di commercio, valutando anche la possibilita', in relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di sufficiente capienza, di imputare il necessario importo sulle cessazioni del 2017 - budget 2018, eventualmente in aggiunta alla prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget.