Art. 2 Avvocatura generale dello Stato 1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con la qualifica di Procuratori dello Stato e con la qualifica di Avvocati dello Stato come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. L'Avvocatura e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale non dirigenziale in mobilita' come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.