Art. 2 
 
                   Avvocatura generale dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo
delle cessazioni dell'anno 2015 -  budget  2016  e  delle  cessazioni
dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con la qualifica di
Procuratori dello Stato e con la qualifica di  Avvocati  dello  Stato
come da Tabella 2 allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 
  2. L'Avvocatura e' autorizzata ad assumere a  tempo  indeterminato,
sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017,  unita'  di  personale
non dirigenziale  in  mobilita'  come  da  Tabella  2  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.