Art. 3 Il Consiglio di Stato 1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con qualifica di referendario TAR come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, nonche' sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 3 si da' conto, altresi', dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilita' del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, nonche' all'inquadramento del personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 107 del 2015.