Art. 3 
 
                        Il Consiglio di Stato 
 
  1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  ad  indire  procedure
concorsuali e ad assumere a tempo  indeterminato,  sul  cumulo  delle
cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni  dell'anno
2016 - budget 2017, unita' di personale con qualifica di referendario
TAR come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante  del
presente provvedimento. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 
  2. Il Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno  2014  -  budget
2015 e  dell'anno  2015  -  budget  2016,  nonche'  sulle  cessazioni
dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale  di  qualifica  non
dirigenziale come  da  Tabella  3  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento. Nella medesima  Tabella  3  si
da' conto, altresi', dell'utilizzazione del  budget  con  riferimento
alla mobilita' del personale dell'Ente strumentale alla  Croce  Rossa
italiana ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014
e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n.  78  del  2015,  nonche'
all'inquadramento  del  personale  del  comparto  scuola   ai   sensi
dell'art. 1, comma 133, della legge n. 107 del 2015.