Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui  all'allegato  B
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357
presenti nel sito,  nonche'  le  misure  necessarie  per  evitare  il
degrado degli habitat  naturali  e  degli  habitat  di  specie  e  la
perturbazione delle specie per cui la zona e' designata, nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe  avere  conseguenze  significative
per quanto riguarda gli obiettivi di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC  di  cui
al precedente articolo, sono: 
    a. quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale  della
Basilicata n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio  2013,  n.
1678 del 22 dicembre 2015, n. 309 del 29 marzo 2016, gia' operative; 
    b. quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale  della
Basilicata n. 620 del 7 giugno 2016, e n. 559  del  13  giugno  2017,
gia' operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni a seguito  dell'approvazione  del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui al  comma  3,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle  azioni  di  monitoraggio,   sono   approvate   dalla   Regione
Basilicata. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i  trenta  giorni
successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio  e
del mare. 
  5. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.