(( Art. 2-ter 
 
Contributi  alle  aziende  agropastorali   della   regione   Sardegna
  interessate da eventi climatici avversi nel 2017 
 
  1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo  e
di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei  prodotti  del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel  corso  del
2017 da emergenze  climatiche  e  fenomeni  atmosferici  acuti,  alla
regione Sardegna e' assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per  l'anno  2018  da  erogare  a
titolo  di  concorso  all'attivita'  di  indennizzo  per  le  aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi  climatici
avversi nel corso del 2017. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede: 
  a)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 
  c)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo dell'articolo  1,  comma  200
          della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle  note
          all'art. 1. 
              - Il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo  10
          del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle
          note all'art. 1.