Art. 19. Collegio sindacale 1. La direzione nazionale nomina un collegio sindacale composto di due componenti. Le/ i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all'Albo dei revisori contabili. 2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. 3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.