Art. 23. Votazioni e gruppi dirigenti 1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano MDP, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative alle persone, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l'unanimita' degli aventi diritto presenti decida altrimenti. 2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, nonche' delle commissioni di garanzia ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento. 3. Le assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la parita' di genere come elemento costitutivo di MDP, dovranno assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali a tutti i livelli e nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procedera' alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello «scorrimento», ossia qualora l'esito delle votazioni delle liste non rispetti la percentuale del 40% di un genere, si procedera' con la sostituzione degli ultimi degli eletti del genere sovra rappresentato con i primi dei non eletti dell'altro genere.