Art. 6. 
 
      Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative 
 
    La selezione delle candidature per le  assemblee  rappresentative
avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal  presente
Statuto e nel rispetto delle norme di legge. 
    Le  cariche  elettive  relative  al  candidato  Sindaco  e   alla
collegata  lista  riferita  a  comuni  e  Citta'  non  capoluogo   di
Provincia,  nonche'  le  cariche  riferite  a  Consigli  provinciali,
vengono proposte dalle  sezioni  comunali  competenti,  e  ratificate
dalla relativa sezione provinciale. 
    Le cariche elettive relative al candidato Sindaco  e  alla  lista
collegata, riferita a Citta' capoluogo di Provincia vengono  proposte
dalla sezione Provinciale competente,  e  ratificate  dalla  relativa
articolazione territoriale regionale. 
    Le  cariche  elettive  relative  al  candidato  Sindaco  e   alla
collegata lista riferita  a  Citta'  capoluogo  di  Regione,  nonche'
quelle  a  candidato  Governatore  e  alle  collegate  liste  vengono
proposte dalla  articolazione  territoriale  regionale  competente  e
ratificate dal Consiglio federale. 
    Il  Consiglio  federale  delibera  la  composizione  delle  liste
relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.