Art. 2 Criteri di selezione dei progetti 1. Le proposte progettuali favoriscono la realizzazione di nuovi edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. 2. Le regioni tengono altresi' conto dei seguenti criteri: a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuove scuole in un'area che sia nella piena disponibilita' dell'ente locale e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti; c) disponibilita' dell'ente a promuovere, con la nuova scuola, la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un utilizzo esteso delle dotazioni scolastiche (quali biblioteche, palestre, auditorium, spazi comuni di condivisione, laboratori e altro), nonche' a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio, anche attraverso processi di riqualificazione e di partecipazione alla progettazione dello stesso; d) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; e) affidamento della progettazione prioritariamente attraverso concorsi di architettura; f) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali.