Art. 3 Modalita' di attuazione 1. L'attuazione dell'iniziativa e' realizzata dall'INAIL, che adotta e comunica alle regioni ammesse modalita' e tempistiche per la valutazione sulla compatibilita' tecnica, economica e finanziaria degli investimenti proposti e individua con propria delibera gli interventi da inserire nel piano triennale degli investimenti, in accordo con la Struttura di missione. 2. Con successivi accordi sono regolati i rapporti tra INAIL, le regioni e gli enti destinatari degli interventi. 3. Gli enti locali selezionati per la costruzione di nuovi edifici scolastici e inseriti nel piano triennale degli investimenti sono tenuti a provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.