Art. 3 
 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1.  L'attuazione  dell'iniziativa  e'  realizzata  dall'INAIL,  che
adotta e comunica alle regioni ammesse modalita' e tempistiche per la
valutazione sulla compatibilita'  tecnica,  economica  e  finanziaria
degli investimenti proposti e  individua  con  propria  delibera  gli
interventi da inserire nel piano  triennale  degli  investimenti,  in
accordo con la Struttura di missione. 
  2. Con successivi accordi sono regolati i rapporti  tra  INAIL,  le
regioni e gli enti destinatari degli interventi. 
  3. Gli enti locali selezionati per la costruzione di nuovi  edifici
scolastici e inseriti nel piano  triennale  degli  investimenti  sono
tenuti  a  provvedere   all'aggiornamento   dell'anagrafe   nazionale
dell'edilizia scolastica.