Art. 10 Il Collegio di disciplina 10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato Accademico. Il Collegio e' composto da tre componenti scelti in relazione all'applicazione del principio del giudizio tra pari all'interno di una rosa di sei nomi, dei quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il Collegio nomina al suo interno il presidente tra uno dei professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non e' immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 10.2. Il Collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori. 10.3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 10.4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 10.5. Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa. 10.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 10.7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.