(Statuto-art. 11)
                               Art. 11 
                        Consigliere delegato 
 
  11.1. Il Consiglio di Amministrazione  puo'  nominare,  al  proprio
interno, un  Consigliere  delegato  che  dura  in  carica  quanto  il
Consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 
  11.2. Il Consigliere delegato  svolge  le  funzioni  conferite  con
delega  dal  Consiglio   di   Amministrazione   e   dal   Presidente.
Sostituisce, in caso di assenza  o  di  impedimento,  il  Presidente,
quando non sia stato nominato un Vice Presidente.