Art. 12 Rettore 12.1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita'. Dura in carica 3 anni e la sua nomina puo' essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo. 12.2. Il Rettore: a. rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b. cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; c. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; d. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; f. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; g. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; h. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; i. esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal Regolamento generale, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori; j. esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento generale; k. propone al Consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore; l. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'; m. il Rettore presiede il Consiglio di Facolta' Dipartimentale nel caso sia attivata una sola Facolta' Dipartimentale. 12.3. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore. 12.4. Il Rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 12.5. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.