(Statuto-art. 12)
                               Art. 12 
                               Rettore 
 
  12.1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i
professori ordinari in servizio presso l'Universita'. Dura in  carica
3 anni e la sua nomina puo' essere rinnovata una sola  volta  per  un
uguale periodo. 
  12.2. Il Rettore: 
      a. rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici; 
      b. cura  l'osservanza  delle  norme  concernenti  l'ordinamento
universitario; vigila sull'espletamento  dell'attivita'  didattica  e
scientifica; 
      c. fa parte di diritto, per la  durata  del  suo  mandato,  del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito; 
      d. convoca e presiede il Senato Accademico  e  ne  assicura  il
coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; 
      e.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di
Amministrazione in materia didattica e scientifica; 
      f. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; 
      g.  fissa  direttive  organizzative  generali  per   assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; 
      h. adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza del Senato Accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta
immediatamente successiva; 
      i.  esercita  nei  procedimenti  disciplinari  a   carico   del
personale accademico le  funzioni  attribuitegli  dalla  legislazione
vigente e dal Regolamento generale, in particolare, spetta al Rettore
l'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  non  piu'  gravi  della
censura nei confronti di professori e ricercatori; 
      j.  esercita  le  funzioni  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento generale; 
      k. propone  al  Consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore; 
      l. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e  dai  Regolamenti
dell'Universita'; 
      m. il Rettore presiede il Consiglio di Facolta'  Dipartimentale
nel caso sia attivata una sola Facolta' Dipartimentale. 
  12.3. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico
di  seguire  particolari  aspetti  della  gestione   dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze e puo' conferire ad essi la qualifica
di Pro-Rettore. 
  12.4. Il Rettore puo', in caso  di  assenza  o  impedimento,  farsi
sostituire con  delega  da  un  Pro-Rettore  o  da  altro  professore
dell'Universita' nell'espletamento delle funzioni di sua competenza. 
  12.5. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti
consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.