(Statuto-art. 4)
                               Art. 4 
                       Organi dell'Universita' 
 
  4.1. Sono Organi dell'Universita': 
      a. il Consiglio di Amministrazione; 
      b. il Presidente; 
      c. il Consigliere delegato (ove nominato); 
      d. il Rettore; 
      e. il Senato Accademico; 
      f. il Direttore Generale; 
      g. il Nucleo di valutazione; 
      h. il Collegio dei revisori dei conti; 
      i. il Comitato esecutivo (ove nominato); 
      j. il Collegio di disciplina. 
  4.2. Gli Organi accademici sono rinnovabili una sola volta. 
  4.3.   L'organizzazione   e   il   funzionamento    degli    organi
dell'Universita' si conformano al presente Statuto e  al  Regolamento
didattico di Ateneo,  fatte  salve  le  norme  previste  dal  vigente
Ordinamento Universitario.