(Statuto-art. 6)
                               Art. 6 
             Consiglio di Amministrazione: Funzionamento 
 
  6.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o,  in  sua  assenza,
dal Vice Presidente o, in assenza di  quest'ultimo,  dal  Consigliere
delegato (ove nominati), ogni qualvolta  si  renda  necessario  o  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e  comunque  almeno  due
volte all'anno. 
  6.2.  Per  la   validita'   delle   adunanze   del   Consiglio   di
Amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti in carica. 
  Per la validita' delle deliberazioni  occorre  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti. 
  Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il Regolamento
generale di ateneo, il Regolamento  didattico  e  il  Regolamento  di
amministrazione  finanza  e  contabilita'  e'  necessario   il   voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti  in  carica  del
Consiglio di Amministrazione. 
  6.3. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di  voto
le persone di volta in volta proposte dal Presidente. Non partecipano
alla discussione e alla votazione  i  membri  del  Consiglio  qualora
vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.