(Regolamento-art. 1)
 
                             REGOLAMENTO 
                        DIDATTICO DELL'ATENEO 
 
                           SAINT CAMILLUS 
                      INTERNATIONAL UNIVERSITY 
                          OF HEALTH SCIENCE 
 
  Art. 1 - Definizioni 
  Art. 2 - Finalita' 
 
                              TITOLO I 
                      TITOLI E CORSI DI STUDIO 
 
  Art. 3 - Titoli di studio 
  Art. 4 - Corsi di Laurea 
  Art. 5 - Corsi di Laurea Magistrale 
  Art. 6 - Corsi di specializzazione 
  Art. 7 - Corsi di Dottorato e di ricerca 
  Art. 8 - Master universitari di I e II livello 
 
                              TITOLO II 
           STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI 
 
  Art. 9 - Strutture didattiche 
  Art. 10 - Facolta' Dipartimentale 
  Art. 11 - Consiglio Corsi di studio 
  Art. 12 - Istituzione, attivazione e  disattivazione  di  corsi  di
studio 
  Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di  Laurea  e  di  Laurea
Magistrale 
  Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di  Laurea  e  di  Laurea
Magistrale 
  Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione 
  Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca 
  Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario 
 
                             TITOLO III 
               ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 
 
  Art. 18 - Programmazione e attivazione degli insegnamenti 
  Art. 19 - Crediti formativi universitari 
  Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali 
  Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio 
  Art. 22 - Attivita' didattica integrativa 
  Art. 23 - Riconoscimento dei crediti 
  Art. 24 - Manifesto degli studi 
  Art. 25 - Ammissione corso di laurea 
  Art. 26 - Calendario 
  Art. 27 - Compiti Docenti 
  Art. 28 - Orientamento e Tutorato 
  Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma 
  Art. 30 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica 
  Art. 31 - Valutazione della qualita' delle attivita' svolte 
 
                              TITOLO IV 
                   DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
  Art. 32 - Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi  compiuti
all'estero 
  Art. 33 - Frequenza ai corsi di studio 
  Art. 34 - Studenti fuori corso 
  Art. 35 - Tutela dei diritti degli studenti 
  Art. 36 - Modalita' di iscrizione 
 
                              TITOLO V 
                     NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
  Art. 37 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo 
  Art. 38 - Rinvio ad altre norme 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende: 
 
  a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione e Master Universitario, come individuati nell'art. 3
del  DM  22  ottobre  2004,  n.  270,  che  detta  le  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
 
  b) per titoli di  studio:  la  laurea,  la  laurea  magistrale,  il
dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione, rilasciati  al
termine dei corrispondenti corsi di studio; 
 
  c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi  e  secondo
le procedure di cui all'art. 17, comma  95,  della  legge  15  Maggio
1997, n. 127 e successive modifiche; 
 
  d) per classe di appartenenza dei corsi di  studio:  l'insieme  dei
corsi di studio, comunque denominati,  aventi  gli  stessi  obiettivi
formativi  qualificanti  e   le   conseguenti   attivita'   formative
indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04; 
 
  e)  per  settori  scientifico-disciplinari:  i  raggruppamenti   di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  ufficiale  n.  249  del  24
ottobre 2000 e successive modifiche; 
 
  f)   per   ambito   disciplinare:    un    insieme    di    settori
scientifico-disciplinari culturalmente  e  professionalmente  affini,
definito dai decreti ministeriali; 
 
  g) per credito formativo universitario: la  misura  del  volume  di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale  per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita'  nelle  attivita'  formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
 
  h) per obiettivi formativi: l'insieme  di  conoscenze,  abilita'  e
competenze, in termini di  risultati  di  apprendimento  attesi,  che
caratterizzano il profilo culturale e professionale di  un  corso  di
studio, al conseguimento delle quali lo stesso e' finalizzato; 
 
  i) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle
norme che regolano i curricula del corso di studio, come  specificato
nell'articolo 11 del DM 270/04 e successive eventuali modificazioni; 
 
  l) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata  o  prevista
dall'Universita' al fine di  assicurare  la  formazione  culturale  e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai  corsi
di insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o  di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento; 
 
  m)   per   curriculum:   l'insieme   delle   attivita'    formative
universitarie  ed  extrauniversitarie  specificate  nel   regolamento
didattico del corso di studio  e  finalizzate  al  conseguimento  del
relativo titolo; 
 
  n) per Regolamento didattico dei corsi  di  studio:  i  regolamenti
sugli aspetti organizzativi dei Corsi,  ivi  compresi  gli  obiettivi
formativi  specifici,  i  curricula  offerti,  gli  insegnamenti,  le
attivita' formative e le forme di verifica dell'apprendimento secondo
quanto previsto dall'Articolo 12 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004; 
 
  o) per consiglio corso di laurea: il consiglio  competente  per  un
corso di studio; 
 
  p)  per  Universita'  o  Ateneo:   Saint   Camillus   International
University of Health Sciences; 
 
  q)  per  Statuto:  lo  Statuto  dell'Universita'   Saint   Camillus
International University of Health Sciences.