Art. 10 Facolta' Dipartimentale 1. La Facolta' e' la Struttura didattica primaria dell'Universita' e la struttura fondamentale di appartenenza, sotto l'aspetto didattico, dei Docenti. 2. Sono Organi delle Facolta' il Preside e il Consiglio di Facolta', le cui funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Universita' e del presente Regolamento. 3. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalle Facolta' stesse e da tutte le strutture didattiche attivate al loro interno. 4. Il Regolamento di Facolta' definisce regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella facolta' e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo statuto dell'universita'. 5. Il Regolamento di Facolta' e' emanato con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio di Facolta' e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.