(Regolamento-art. 14)
 
                               Art. 14 
  Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 
 
  1. I  regolamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono
deliberati dai  Consigli  delle  Facolta'  cui  fanno  riferimento  i
singoli corsi di studio e approvati dal Consiglio di Amministrazione. 
  I regolamenti didattici  dei  corsi  di  studio  sono  emanati  con
decreto del Rettore. 
  2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art.
12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso  di  studio,
specifica gli aspetti organizzativi  del  corso  nel  rispetto  della
liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti  doveri  dei  docenti  e
degli studenti. 
  3. Nel rispetto del richiamato art. 12  del  DM  270/2004  e  delle
linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio,  i
regolamenti  didattici  dei  corsi  di  studio,  anche  al  fine   di
migliorare la trasparenza e la comparabilita' dell'offerta formativa,
determinano: 
  a) gli obiettivi formativi specifici, includendo  un  quadro  delle
conoscenze e delle competenze e abilita' da acquisire e  indicando  i
profili professionali di riferimento; 
  b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e  le  regole  di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; 
  c) i requisiti per l'ammissione e le modalita' di verifica; 
  d)  l'elenco  degli  insegnamenti  con  l'indicazione  dei  settori
scientifico-disciplinari di riferimento e  l'eventuale  articolazione
in moduli; 
  e)  i  crediti  assegnati  ad  ogni  insegnamento  e  le  eventuali
propedeuticita'; 
  f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a  distanza,
e le modalita' della verifica della preparazione; 
  g) le attivita' a scelta dello studente e i relativi crediti; 
  h) le altre attivita' formative previste, le modalita' di  verifica
e i relativi crediti; 
  i) le modalita' di verifica della conoscenza delle lingue straniere
e i relativi crediti; 
  l) le modalita' di verifica  di  altre  competenze  richieste  e  i
relativi crediti; 
  m) le modalita' di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini
e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti; 
  n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e  le
caratteristiche della prova medesima; 
  o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti; 
  p) le eventuali modalita' specifiche per il trasferimento da  altri
corsi di studio; 
  q)  le  forme  di  verifica  di  crediti  acquisiti  e  gli   esami
integrativi da sostenere su singoli  insegnamenti  qualora  ne  siano
obsoleti i contenuti culturali e professionali. 
  4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la  coerenza  tra  i
crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici  obiettivi
formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facolta' previo
parere favorevole della commissione didattica  paritetica  competente
per il corso di studio o della commissione paritetica di Facolta', da
rendersi entro 30 giorni dalla richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
termine la delibera e' adottata prescindendo dal parere. 
  5.  I  regolamenti  didattici  sono  sottoposti  a  revisione,  con
particolare  riguardo  al  numero  dei  crediti  assegnati  ad   ogni
attivita' formativa, di norma, ogni tre anni.