Art. 14 Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati dai Consigli delle Facolta' cui fanno riferimento i singoli corsi di studio e approvati dal Consiglio di Amministrazione. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti doveri dei docenti e degli studenti. 3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilita' dell'offerta formativa, determinano: a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilita' da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento; b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; c) i requisiti per l'ammissione e le modalita' di verifica; d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli; e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticita'; f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalita' della verifica della preparazione; g) le attivita' a scelta dello studente e i relativi crediti; h) le altre attivita' formative previste, le modalita' di verifica e i relativi crediti; i) le modalita' di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti; l) le modalita' di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti; m) le modalita' di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti; n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima; o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti; p) le eventuali modalita' specifiche per il trasferimento da altri corsi di studio; q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali. 4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facolta' previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica di Facolta', da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera e' adottata prescindendo dal parere. 5. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attivita' formativa, di norma, ogni tre anni.