(Regolamento-art. 19)
 
                               Art. 19 
                   Crediti formativi universitari 
 
  1. L'unita' di  misura  del  lavoro  richiesto  allo  studente  per
l'espletamento  di  ogni   attivita'   formativa   prescritta   dagli
Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di
studio universitario e' il credito formativo universitario. 
  2.  Al  credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
credito,  corrispondono,  salva  diversa  disposizione  dei   Decreti
Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive  di  ore  di
lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario  e  di  altre
attivita'   formative   richieste   dagli   Ordinamenti    didattici:
corrispondono altresi'  le  ore  di  studio  e  comunque  di  impegno
personale necessarie per completare la formazione per il  superamento
dell'esame  oppure  per  realizzare  le   attivita'   formative   non
direttamente  subordinate   alla   didattica   universitaria   (tesi,
progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). 
  La frazione dell'impegno orario complessivo riservata  allo  studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo'
essere inferiore al 50%,  tranne  nel  caso  in  cui  siano  previste
attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o  pratico,  ed
e' comunque determinata, per ciascun corso di  studio,  dal  relativo
regolamento didattico. 
  3. La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da  uno  studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari  e'  fissata  in  60
crediti. 
  4. I crediti corrispondenti a  ciascuna  attivita'  formativa  sono
acquisiti dallo studente con il superamento  dell'esame  o  di  altra
forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di
studio, ferma  restando  la  quantificazione  in  trentesimi  per  la
votazione degli esami e in  centodecimi  per  la  prova  finale,  con
eventuale lode. 
  5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il
numero minimo di crediti da acquisire  da  parte  dello  studente  in
tempi determinati alfine  di  evitare  l'obsolescenza  dei  contenuti
conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente
diversificate tra studenti impegnati a  tempo  pieno  negli  studi  e
studenti  contestualmente  impegnati  nello  svolgimento   di   altre
attivita' lavorative. 
  6.  Il  Consiglio  del  Corso   di   studio   puo'   prevedere   il
riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti  acquisiti
dallo studente in percorsi formativi  non  istituzionali,  nei  quali
abbia acquisito competenze e abilita' professionali certificate. 
  7. La Facolta' puo' altresi' prevedere nel rispetto della normativa
vigente i  criteri  di  riconoscimento  di  crediti  acquisiti  dallo
studente in attivita' formative di livello post-secondario  alla  cui
progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso. Nel  caso
di trasferimenti o passaggi di Corso, il  riconoscimento  di  crediti
acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero
nello stesso o in altro Corso di studio di altra  Universita',  anche
estera, compete al Consiglio di Corso di studio, cui lo  studente  si
iscrive,  che  valuta  l'effettivo  raggiungimento  degli   obiettivi
formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.