Art. 20 Verifiche del profitto 1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalita' di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attivita' formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettivita' e l'equita' della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attivita' seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. 2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o prove pratiche e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio del Corso di studio. 3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale piu' di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale piu' di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale piu' di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, piu' di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. 4. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Presidente, su proposta dei professori ufficiali della materia; le Commissioni sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facolta'. 5. Ai fini del superamento dell'esame e' necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, e' subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non e' corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, e' consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, e' consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalita' definite dai Regolamenti di Facolta', e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale e' utilizzabile a fini statistici e non e' riportata nella sua carriera scolastica. 6. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto e' responsabile dei relativi verbali.