(Regolamento-art. 20)
 
                               Art. 20 
                       Verifiche del profitto 
 
  1. I Regolamenti dei  singoli  corsi  di  studio,  disciplinano  le
modalita' di verifica del profitto dirette  ad  accertare  l'adeguata
preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della
prosecuzione della loro carriera scolastica e della  acquisizione  da
parte  loro  dei  crediti  corrispondenti  alle  attivita'  formative
seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in
condizioni  che  garantiscano  l'approfondimento,  l'obiettivita'   e
l'equita'  della  valutazione  in  rapporto  con   l'insegnamento   o
l'attivita' seguita e con quanto  esplicitamente  richiesto  ai  fini
della prova. 
  A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi  di  studio,
gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o
a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. 
  2. Gli esami di profitto possono essere orali  e/o  prove  pratiche
e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del  corso
di studio e alle determinazioni del Consiglio del Corso di studio. 
  3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale
piu' di venti esami o valutazioni  finali  di  profitto;  in  ciascun
corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale piu'
di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di
laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale
piu' di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque  anni,
piu' di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. 
  4. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e
di laurea magistrale sono nominate dal Presidente,  su  proposta  dei
professori ufficiali della materia; le Commissioni sono  composte  da
almeno due membri. Quando  il  carico  didattico  lo  richieda,  esse
possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni  dei
Regolamenti di Facolta'. 
  5. Ai fini del superamento dell'esame e' necessario  conseguire  il
punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in
aggiunta al punteggio  massimo  di  30  punti,  e'  subordinata  alla
valutazione   unanime   della    Commissione    o    sottocommissione
esaminatrice. 
  La valutazione di insufficienza non e' corredata da votazione. 
  Nel caso di prove scritte, e' consentito allo studente per tutta la
durata delle stesse di ritirarsi. 
  Nel caso di prove orali, e' consentito allo studente di  ritirarsi,
secondo le modalita' definite dai Regolamenti di Facolta', e comunque
almeno  fino  al  momento  antecedente   la   verbalizzazione   della
valutazione finale di profitto. 
  Qualora lo studente si sia ritirato  o  non  abbia  conseguito  una
valutazione di sufficienza, la relativa annotazione  sul  verbale  e'
utilizzabile a fini statistici e non e' riportata nella sua  carriera
scolastica. 
  6. Il presidente della Commissione esaminatrice  per  le  prove  di
profitto e' responsabile dei relativi verbali.