(Regolamento-art. 21)
 
                               Art. 21 
           Esame per il conseguimento del titolo di studio 
 
  1. I regolamenti didattici dei  corsi  di  studio  disciplinano  la
modalita' dell'esame. La valutazione conclusiva dovra'  tenere  conto
del curriculum dello studente. 
  2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione  della
classe di appartenenza e del corso di laurea. 
  3. Per conseguire il  titolo  di  studio  lo  studente  deve  avere
acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei
corsi di studio, dovra' svolgere una prova finale e dovra' essere  in
regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 
  4. Per il conseguimento della laurea Magistrale e del dottorato  di
ricerca e' necessaria la presentazione di una tesi elaborata in  modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
  5. Le commissioni per gli esami di laurea e  di  laurea  magistrale
sono nominate dal Rettore secondo quanto disciplinato dai regolamenti
di facolta'. Le commissioni per gli esami di laurea sono composte  di
norma da non meno di 7 membri e non piu' di 11 membri, la maggioranza
dei  quali  deve  essere  costituita  da  professori  di  ruolo.   Le
commissioni per gli esami di laurea magistrale sono  composte  da  un
minimo di 9 membri, la maggioranza dei quali deve  essere  costituita
da professori  di  ruolo.  Eventuali  deroghe  sono  autorizzate  dal
Rettore, su proposta del Consiglio di facolta'. 
  6. La valutazione degli  esami  finali  per  il  conseguimento  dei
titoli di studio e'  espressa  in  centodecimi.  L'esame  si  intende
superato  se  la  votazione  riportata  e'   pari   o   superiore   a
sessantasei/centodieci. Per la concessione della  lode  e'  richiesta
l'unanimita' della Commissione la quale, sempre all'unanimita',  puo'
altresi' proporre la dignita' di stampa  della  tesi  o  la  menzione
d'onore.