(Regolamento-art. 23)
 
                               Art. 23 
                      Riconoscimento di crediti 
 
  1. Nel rispetto dell'art.3, punto 8, dei  DDMM  16  marzo  2007,  i
Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti
nei casi di trasferimento da altro  ateneo,  di  passaggio  da  altro
corso di studio o di svolgimento di parti di attivita'  formative  in
altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di  un
piano di studi individuale. 
  I Consigli deliberano, altresi', sul riconoscimento della  carriera
percorsa da studenti che abbiano gia' conseguito un titolo di  studio
presso  l'Ateneo  o  in  altro   ateneo   italiano,   che   chiedano,
contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli  studi.  Questa
puo' essere concessa  previa  valutazione  e  convalida  dei  crediti
formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al  corso
di studio prescelto. 
  2. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita
dagli ordinamenti didattici dei corsi di  studio  e  secondo  criteri
predeterminati nei regolamenti dei corsi, le  conoscenze  e  abilita'
professionali  certificate  ai  sensi  della  normativa  vigente   in
materia, nonche' altre conoscenze e abilita'  maturate  in  attivita'
formative  di  livello  post  secondario  alla  cui  progettazione  e
realizzazione l'Universita' abbia concorso. 
  La disciplina  di  dettaglio  del  riconoscimento  dei  crediti  e'
contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio.