Art. 26 Calendario 1. Le lezioni, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano il 30 giugno. 2. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta' su proposta del competente Consiglio di Corso di studio. 3. Il calendario accademico potra' prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonche' la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali. 4. Il calendario accademico e' emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facolta'.