Art. 28 Orientamento e Tutorato 1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Universita' provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attivita' di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro). 2. Per tali finalita' l'Universita', attraverso specifiche strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a: a. organizzare attivita' di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria; b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonche' notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio; c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.