(Regolamento-art. 28)
 
                               Art. 28 
                       Orientamento e Tutorato 
 
  1. Al fine di rendere matura e consapevole la  scelta  degli  studi
universitari e di assicurare un servizio di  tutorato  ed  assistenza
per l'accoglienza ed il sostegno degli  studenti,  di  prevenirne  la
dispersione ed il ritardo negli studi e di  promuovere  una  proficua
partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue  forme,
l'Universita' provvede ad organizzare anche attraverso  le  strutture
didattiche attivita'  di  orientamento  e  tutorato,  articolate,  in
particolare,  nelle   tre   fasi   fondamentali   della   loro   vita
universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio,  percorso
degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al  mondo  del
lavoro). 
  2.  Per  tali  finalita'   l'Universita',   attraverso   specifiche
strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a: 
  a. organizzare attivita' di orientamento  per  gli  studenti  delle
scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti
di istruzione secondaria; 
  b.  garantire  informazioni,  predisporre  guide  e   pubblicazioni
riguardanti  i  percorsi  formativi  e  l'articolazione   dei   corsi
universitari, nonche' notizie amministrative concernenti la  carriera
scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al  diritto  allo
studio; 
  c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare  l'inserimento  dei
laureati nel mondo del lavoro.